Statuto della associazione “Associazione Il Conventino" ONLUS

Premessa

Premesso che:

Considerato altresì che appare opportuno promuovere il riconoscimento della qualifica di Onlus dell’Associazione medesima, dal momento che tale nuova forma giuridico fiscale garantisce una maggiore stabilità ed efficacia per il persegui­mento delle attività istituzionali.

Tutto ciò premesso:

Art. 1 – Costituzione – Sede – Denominazione Durata

E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede legale in Bergamo (Italia), via Gavazzeni, n. 11, denominata

“ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO” ONLUS.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione e l'acronimo corri­ spondente di ”ONLUS" che costituisce il suo segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e mani­ festazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell’Associazione  sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che con­ sentono l’effettiva partecipazione della compagine associati­ va alla vita dell’Associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può tra­ sferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché isti­ tuire sedi e sezioni staccate in altre città del territorio Italiano.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza  e  della  tutela  dei  diritti  civili,  ai  sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, e 10 e comma 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità e Attività

L’Associazione  in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

In via secondaria e non principale:

L'Associazione  potrà avvalersi del supporto di professioni­ sti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche me­ diante appositi accordi e convenzioni;

L’Associazione  non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Aderenti all’ Associazione

Sono aderenti dell’Associazione  coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione  e il presente statuto (fondatori)  e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio  Direttivo  può anche  accogliere  l’adesione  di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione  dello statuto, dei regolamenti  e le nomina degli organi direttivi della Associazione.

Sono escluse partecipazioni  temporanee alla vita dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione del registro degli

aderenti dell’Associazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all’ Associazione:

Art. 5 Diritti e doveri degli aderenti

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patri­ moniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’appro­ vazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto:

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. A­ gli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese ef­ fettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Art. 6 Organi sociali dell’Associazione:

Organi dell’Associazione sono:

Art. 7 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è indetta in via ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazio­ ne delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori. L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di prima convocazione; la seconda convocazione  può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo di lettera o per via telematica agli Associati e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 Oggetto delle delibere assembleari

I compiti dell'Assemblea sono:

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale nell’apposito libro  dei verbali  delle  riunioni  dell’Assemblea  sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall’Assemblea.

Art. 10 Validità dell’Assemblea e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per l’Assemblea  straordinaria  sono richieste le maggioranze di cui all’art. 19 del presente Statuto.

Hanno diritto di voto e di intervenire  all’Assemblea  tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

È consentita  la partecipazione  all'assemblea  e l'esercizio del diritto di voto per delega.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante una sola delega da consegnarsi per lettera prima della riunione dell’assemblea.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto in numero variabile da 5 (cinque)  a  7  (sette)  membri,  determinato  dall’Assemblea all’atto  dell’elezione,  resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, i componenti possono essere eletti anche tra non soci dell’Associazione, ed avere i requisiti previsti dalle Linee Guida per le Adozioni Internazionali definiti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e successive modificazioni ed integrazioni.

I Consiglieri  decadono  qualora,  senza giustificato  motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera od in via telematica in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei conti ne siano informati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.

Il verbale di ogni riunione deve essere redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:

Art. 12 – Presidente

Il Presidente  è nominato  dal consiglio  di amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione, rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vicepresidente, anche questi nominato  dal consiglio  di amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente inoltre:

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relati­ ve funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio:

Art. 14 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione.  Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15 Patrimonio – Entrata

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del d.l. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 17 – Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati.  Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente  in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente  devoluzione  del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentito l’Ordinario della  Diocesi  di Bergamo,  nel rispetto  dell’art.  10, comma 1), lettera f) del D. Lgs. 460/1997 ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con attività similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo  di cui all’art. 3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.L. a dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 19 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

firmato: BATTAGLIA EUGENIO

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)

 

 Allegato: Statuto dell’associazione 218.22 KB