Statuto della associazione “Associazione Il Conventino - ETS"
PREMESSE
Nel contesto sociale e culturale odierno, la condizione di estrema povertà nega ad ampi strati della popolazione mondiale ed ai bambini in particolare, qualsiasi diritto: dall’educazione al gioco, alla famiglia, alla casa, alla sicurezza ed alla vita.
E' pertanto urgente educare e sensibilizzare ogni uomo, al fine di promuovere iniziative di solidarietà e di suscitare attività animate da una forte presenza di volontariato, per un’azione concreta e duratura d’ispirazione cristiana a favore, in par ticolare, dell’infanzia e dei suoi diritti, in Italia e nel mondo intero, in sintonia con il magistero della Chiesa cattolica e secondo le direttive della Diocesi di Bergamo, alle quali conformare ogni concreta attività.
Nella Diocesi di Bergamo venne costituita nel 1972 un’Associazione di diritto civile, avente la denominazione di “Il Conventino”, allo scopo di promuovere studi ed attività di servizio sociale a carattere medico, psicologico, religioso, per la soluzione dei problemi della famiglia, considerata secondo l’insegnamento della dottrina morale cattolica e per essere una “oasi dello spirito”, in cui ritrovare ristoro dall’assillo dovuto al ritmo frenetico della vita. Essa creò all’uopo, anche in collaborazione con la fondazione “Opera Diocesana Patronato San Vincenzo”, consultori psico-diagnostici e psico-terapeutici prematrimoniali e matrimoniali, nonché centri di orientamento scolastico e professionale finalizzati allo studio di problemi vocazionali.
La predetta Associazione, a seguito di successive modifiche statutarie, ha modificato nel tempo le proprie finalità, sot tolineando un particolare interesse al minore, nel rispetto dei suoi diritti, secondo i principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi sociali, accolti soprattutto in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale, svolgendo, in particolare, attività di assistenza nelle pratiche di adozione in ternazionale secondo le leggi vigenti e promuovendo la cooperazione allo sviluppo, specialmente nel campo della protezione dei minori.
Art. 1 – Sede – Denominazione - Durata
E' costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione riconosciuta denominata
“ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO - ETS”.
L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonchè in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L'Associazione ha sede legale in Bergamo.
Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto comune non sostituiscono variazioni dello statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti uffici.
Eventuali sedi secondarie, delegazioni e Uffici potranno essere costituiti su territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonchè di sviluppo e d'incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- prestazioni socio sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Legs. 3 luglio 2017 n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- promozione e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
In particolare, nell'ambito dei settori di attività sopra richiamati l'Associazione intende:
- promuovere nell’opinione pubblica, negli operatori sociali e nelle autorità, in Italia e all'estero, il ruolo insostituibile della famiglia per il bambino e la consapevolezza delle deleterie conseguenze del suo ricovero in istituto;
- operare nell'interesse superiore dei minori, promuovendo in Italia ogni attività diretta a realizzare l'adozione di bambini in stato di abbandono provenienti da altri paesi, nel rispetto dei loro diritti, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989 garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale secondo la Convenzione dell'Aja del maggio 1993 intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dell'aspetto fisico, della religione, della casta e della classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dei costumi e delle tradizioni, sostenendo in tal modo il fine essenziale della paternità-maternità responsabile, biologica e non, intese entrambe come insostituibile valore sociale;
- svolgere attività di assistenza nelle pratiche di adozione internazionale secondo le vigenti leggi nazionali ed internazionali, conformemente alle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.);
- fornire assistenza agli aspiranti genitori adottivi nel rispetto dei principi su esposti per renderli più consapevoli di sè e disponibili alla condivisione predisponendo anche in convenzione e con la collaborazione di esperti, incontri di sensibilizzazione e maturazione, utili a far emergere la piena assunzione nel ruolo genitoriale e le reali capacità di accogliere il o i minori che saranno eventualmente loro proposti;
- proporre, organizzare e gestire, in via accessoria, anche attraverso convenzioni, incontri per gli operatori dell'Associazione che nell'ambito dell'adozione internazionale si occupino della valutazione e del sostegno degli aspiranti genitori, nonchè dell'inserimento e dell'integrazione familiare e sociale del minore;
- promuovere progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionali a breve, medio, lungo termine aventi per finalità: la prevenzione dell'abbandono dei minori, la de-istituzionalizzazione, il reinserimento familiare, l'adozione nazionale, l'affidamento familiare locale, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di strutture polifunzionali di assistenza ai minori e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia.
Inoltre l'Associazione potrà:
- promuovere nell'opinione pubblica l'attenzione ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasioni di pubbliche manifestazioni;
- istituire borse di studio a favore di soggetti che si trovano in condizione di disagio economico e sociale;
- promuovere raccolte di fondi per l'autofinanziamento e per favorire il perseguimento delle finalità istituzionali;
- sviluppare le proprie attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali avvalendosi anche delle prestazioni volontarie rese da parte degli associati;
- nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di Enti terzi Pubblici e/o privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali;
- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- collaborare anche al di fuori del territorio comunale ed attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o intese, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, reti, consorzi od altri raggruppamenti, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’e sclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione rivolti agli operatori dell’associazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico e commerciale connessa e/o strumentale a quelle sopra indicate, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, nei limiti di legge. L’Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni. Sarà consentito all'Associazione esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo dell'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti. Inoltre, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i terzi.
Art. 3 Ammissione dei soci
I soci sono suddivisi in
- Soci fondatori: sono le persone fisiche e/o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione intervenendo nell'atto costitutivo;
- Soci ordinari: sono le persone fisiche e/o giuridiche che, condividendo le finalità istituzionali, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti adottati.
L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di legge ove previsti.
Nessun motivo legale a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo qualora previsto al Codice del Terzo Settore.
I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarare di accettare senza riserva lo Statuto dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
Art. 4 Diritti e doveri dei soci
I soci sono chiamata a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle atttività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale, fermo restando che i minorenni non possono assumere cariche sociali.
I soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare contributi stabiliti dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute seconde opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea purchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 5 Recesso, esclusione e decadenza del socio
Art. 6 Attività di volontariato e assicurazione dei volontari
Art. 7 Organi sociali dell’Associazione:
Organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea degli soci;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente, ove nominato;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato o nei casi previsti dalla legge.
Art. 8 Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è indetta in via ordinaria e/o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
- della relazione sull’attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo.
L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazio ne delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori. L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Convocazione
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di prima convocazione; la seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.
L'avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo di lettera o per via telematica agli Associati e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l'ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 9 Oggetto delle delibere assembleari
I compiti dell'Assemblea sono:
- deliberare annualmente la quota associativa;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare il Comitato per i progetti su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale nell’apposito libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall’Assemblea.
Art. 10 Validità dell’Assemblea e Votazioni
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze di cui all’art. 19 del presente Statuto.
Hanno diritto di voto e di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
È consentita la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante una sola delega da consegnarsi per lettera prima della riunione dell’assemblea.
Art. 11 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto in numero variabile da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, determinato dall’Assemblea all’atto dell’elezione, resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, i componenti possono essere eletti anche tra non soci dell’Associazione, ed avere i requisiti previsti dalle Linee Guida per le Adozioni Internazionali definiti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e successive modificazioni ed integrazioni.
I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera od in via telematica in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei conti ne siano informati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.
Il verbale di ogni riunione deve essere redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:
- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
- stabilire le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;
- predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea;
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
- deliberare sull’ammissione e l’esclusione degli Associati;
- determinare l’entità delle quote sociali annuali;
- deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell’Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza;
- deliberare il trattamento economico dei dipendenti;
- deliberare su tutti gli atti relativi all’amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l’accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell’Associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione, rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vicepresidente, anche questi nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.
Il Presidente inoltre:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’ Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relati ve funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art. 14 Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 15 Patrimonio – Entrata
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese dell’Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da convenzioni con enti locali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o connesse;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del d.l. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.
Art. 17 – Modifiche e Scioglimento
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentito l’Ordinario della Diocesi di Bergamo, nel rispetto dell’art. 10, comma 1), lettera f) del D. Lgs. 460/1997 ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con attività similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.L. a dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.
Art. 19 Norme di funzionamento
Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
firmato: BATTAGLIA EUGENIO
firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)