Statuto della associazione “Associazione Il Conventino - ETS"

PREMESSE

Nel contesto sociale e culturale odierno, la condizione di estrema povertà nega ad ampi strati della popolazione mondiale ed ai bambini in particolare, qualsiasi diritto: dall’educazione al gioco, alla famiglia, alla casa, alla sicurezza ed alla vita.

E' pertanto urgente educare e sensibilizzare  ogni uomo, al fine di promuovere iniziative di solidarietà e di suscitare attività animate da una forte presenza di volontariato, per un’azione concreta e duratura d’ispirazione cristiana a favore, in par­ ticolare, dell’infanzia e dei suoi diritti, in Italia e nel mondo intero, in sintonia con il magistero della Chiesa cat­tolica e secondo le direttive della Diocesi di Bergamo, alle quali conformare ogni concreta attività.

Nella Diocesi di Bergamo venne costituita nel 1972 un’Asso­ciazione di diritto civile, avente la denominazione di “Il Conventino”, allo scopo di promuovere studi ed attività di servizio sociale a carattere medico, psicologico, religioso, per la soluzione dei problemi della famiglia, considerata secondo l’insegnamento  della dottrina  morale cattolica  e per essere una “oasi dello spirito”, in cui ritrovare ristoro dall’assillo dovuto al ritmo frenetico della vita. Essa creò all’uopo, anche in collaborazione con la fondazione “Opera Diocesana  Patronato  San Vincenzo”,  consultori  psico-diagnostici  e  psico-terapeutici  prematrimoniali  e  matrimoniali, nonché centri di orientamento scolastico e professionale fi­nalizzati allo studio di problemi vocazionali.

La predetta Associazione, a seguito di successive modifiche statutarie, ha modificato nel tempo le proprie finalità, sot­ tolineando un particolare  interesse al minore, nel rispetto dei suoi diritti, secondo i principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi sociali, accolti soprattutto in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale, svolgendo, in particolare, attività di assistenza nelle pratiche di adozione in­ ternazionale secondo le leggi vigenti e promuovendo la cooperazione allo sviluppo, specialmente nel campo della protezione dei minori.

Art. 1 – Sede – Denominazione - Durata

E' costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione riconosciuta denominata

“ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO - ETS”.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonchè in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Bergamo.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto comune non sostituiscono variazioni dello statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti uffici.

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e Uffici potranno essere costituiti su territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonchè di sviluppo e d'incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:  

In particolare, nell'ambito dei settori di attività sopra richiamati l'Associazione intende:

Inoltre l'Associazione potrà:

Art. 3 Ammissione dei soci

I soci sono suddivisi in

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di legge ove previsti.

Nessun motivo legale a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo qualora previsto al Codice del Terzo Settore.

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarare di accettare senza riserva lo Statuto dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. 

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamata a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle atttività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. 

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale, fermo restando che i minorenni non possono assumere cariche sociali.

I soci hanno il diritto:

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. I soci sono obbligati:

Art. 5 Recesso, esclusione e decadenza del socio

 

Art. 6 Attività di volontariato e assicurazione dei volontari

Art. 7 Organi sociali dell’Associazione:

Organi dell’Associazione sono:

Art. 8 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è indetta in via ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazio­ ne delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori. L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di prima convocazione; la seconda convocazione  può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo di lettera o per via telematica agli Associati e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 Oggetto delle delibere assembleari

I compiti dell'Assemblea sono:

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale nell’apposito libro  dei verbali  delle  riunioni  dell’Assemblea  sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall’Assemblea.

Art. 10 Validità dell’Assemblea e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per l’Assemblea  straordinaria  sono richieste le maggioranze di cui all’art. 19 del presente Statuto.

Hanno diritto di voto e di intervenire  all’Assemblea  tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

È consentita  la partecipazione  all'assemblea  e l'esercizio del diritto di voto per delega.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante una sola delega da consegnarsi per lettera prima della riunione dell’assemblea.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto in numero variabile da 5 (cinque)  a  7  (sette)  membri,  determinato  dall’Assemblea all’atto  dell’elezione,  resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, i componenti possono essere eletti anche tra non soci dell’Associazione, ed avere i requisiti previsti dalle Linee Guida per le Adozioni Internazionali definiti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e successive modificazioni ed integrazioni.

I Consiglieri  decadono  qualora,  senza giustificato  motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera od in via telematica in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei conti ne siano informati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.

Il verbale di ogni riunione deve essere redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:

Art. 12 – Presidente

Il Presidente  è nominato  dal consiglio  di amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione, rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vicepresidente, anche questi nominato  dal consiglio  di amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente inoltre:

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relati­ ve funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio:

Art. 14 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione.  Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15 Patrimonio – Entrata

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del d.l. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 17 – Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati.  Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente  in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente  devoluzione  del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentito l’Ordinario della  Diocesi  di Bergamo,  nel rispetto  dell’art.  10, comma 1), lettera f) del D. Lgs. 460/1997 ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con attività similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo  di cui all’art. 3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.L. a dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 19 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

firmato: BATTAGLIA EUGENIO

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)

 

Allegato: Statuto_Associazione_Il_Conventino_-_Ets.pdf