Statuto della associazione “Associazione Il Conventino" ONLUS

Premessa

Premesso che:

  • nel contesto sociale e culturale odierno, la condizione di estrema povertà nega ad ampi strati della popolazione mondiale ed ai bambini in particolare, qualsiasi diritto: dall’educazione al gioco, alla famiglia, alla casa, alla sicurezza ed alla vita;
  • è urgente educare e sensibilizzare  ogni uomo, al fine di promuovere iniziative di solidarietà e di suscitare attività animate da una forte presenza di volontariato, per un’azione concreta e duratura d’ispirazione cristiana a favore, in par­ ticolare, dell’infanzia e dei suoi diritti, in Italia e nel mondo intero, in sintonia con il magistero della Chiesa cat­ tolica e secondo le direttive della Diocesi di Bergamo, alle quali conformare ogni concreta attività;
  • nella Diocesi di Bergamo venne costituita nel 1972 un’Asso­ciazione di diritto civile, avente la denominazione di “Il Conventino”, allo scopo di promuovere studi ed attività di servizio sociale a carattere medico, psicologico, religioso, per la soluzione dei problemi della famiglia, considerata secondo l’insegnamento  della dottrina  morale cattolica  e per essere una “oasi dello spirito”, in cui ritrovare ristoro dall’assillo dovuto al ritmo frenetico della vita. Essa creò all’uopo, anche in collaborazione con la fondazione “Opera Diocesana  Patronato  San Vincenzo”,  consultori  psico-diagnostici  e  psico-terapeutici  prematrimoniali  e  matrimoniali, nonché centri di orientamento scolastico e professionale fi­nalizzati allo studio di problemi vocazionali;
  • la predetta Associazione, a seguito di successive modifiche statutarie, ha modificato nel tempo le proprie finalità, sot­ tolineando un particolare  interesse al minore, nel rispetto dei suoi diritti, secondo i principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi sociali, accolti soprattutto in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale; svolgendo, in particolare, attività di assistenza nelle pratiche di adozione in­ ternazionale secondo le leggi vigenti e promuovendo la cooperazione allo sviluppo, specialmente nel campo della protezione dei minori.

Considerato altresì che appare opportuno promuovere il riconoscimento della qualifica di Onlus dell’Associazione medesima, dal momento che tale nuova forma giuridico fiscale garantisce una maggiore stabilità ed efficacia per il persegui­mento delle attività istituzionali.

Tutto ciò premesso:

Art. 1 – Costituzione – Sede – Denominazione Durata

E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede legale in Bergamo (Italia), via Gavazzeni, n. 11, denominata

“ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO” ONLUS.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione e l'acronimo corri­ spondente di ”ONLUS" che costituisce il suo segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e mani­ festazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell’Associazione  sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che con­ sentono l’effettiva partecipazione della compagine associati­ va alla vita dell’Associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può tra­ sferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché isti­ tuire sedi e sezioni staccate in altre città del territorio Italiano.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza  e  della  tutela  dei  diritti  civili,  ai  sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, e 10 e comma 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità e Attività

L’Associazione  in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

  • promuovere nell’opinione pubblica, negli operatori sociali e nelle autorità, in Italia e all’estero, il ruolo insosti­ tuibile  della  famiglia  per il bambino e la consapevolezza delle deleterie conseguenze del suo ricovero in istituto;
  • operare nell’interesse superiore dei minori, promuovendo in Italia ogni attività diretta a realizzare l’adozione di bam­ bini in stato di abbandono provenienti da altri paesi, nel rispetto dei loro diritti, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 20 no­ vembre 1989, garantendo il principio di sussidiarietà dell’a­ dozione  internazionale  secondo  la Convenzione  dell’Aja  del maggio 1993 intesa unicamente come strumento per dare una fa­ miglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudi­ zio derivante dalla diversità dell’origine etnica e geografi­ ca, dell’aspetto fisico, della religione, della casta e della classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dei co­ stumi e delle tradizioni, sostenendo in tal modo il fine es­senziale della paternità-maternità  responsabile, biologica e non, intese entrambe come insostituibile valore sociale;
  • svolgere attività di assistenza nelle pratiche di adozione
  • internazionale secondo le vigenti leggi nazionali ed internazionali, conformemente alle autorizzazioni rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le A­dozioni Internazionali;
  • fornire assistenza agli aspiranti genitori adottivi nel ri­ spetto dei principi su esposti per renderli più consapevoli di sé e disponibili alla condivisione predisponendo anche in convenzione e con la collaborazione di esperti, incontri di sensibilizzazione e maturazione, utili a far emergere la pie­ na assunzione del ruolo genitoriale e le reali capacità di accogliere il o i minori che saranno eventualmente loro proposti;
  • proporre, organizzare e gestire, in via accessoria, anche attraverso convenzioni, incontri per gli operatori dell’associazione che nell’ambito dell’adozione internazionale si occupino della valutazione e del sostegno degli aspiranti geni­ tori, nonché dell’inserimento  e dell’integrazione  famigliare e sociale del minore;
  • promuovere progetti di solidarietà e progetti di coopera­ zione internazionali a breve, medio, lungo termine aventi per finalità: la prevenzione dell’abbandono  dei minori, la de-i­ stituzionalizzazione, il reinserimento famigliare, l’adozione nazionale, l’affidamento famigliare locale, la scolarizzazio­ ne, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna  con  la sua diretta  partecipazione,  la creazione  di strutture polifunzionali  di assistenza ai minori e l’attua­ zione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia.

In via secondaria e non principale:

  • promuovere nell’opinione pubblica l’attenzione ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni, attraverso l’editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni in­ formative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
  • istituire borse di studio a favore di soggetti che si trovano in condizione di disagio economico e sociale;
  • gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezza­ ture sia mobili che immobili, stipulare contratti o accordi, collegarsi ad altre associazioni o fondazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse o anche partecipando alle stesse o ancora contribuendo alla loro fondazione;
  • svolgere l’attività anche a mezzo di altri Enti non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

L'Associazione  potrà avvalersi del supporto di professioni­ sti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche me­ diante appositi accordi e convenzioni;

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi­ nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’e­ sclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie,  di immobili, la stipula di convenzioni di qual­ siasi genere;
  • promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione ri­ volti agli operatori dell’associazione, manifestazioni, con­ vegni, incontri,  procedendo alla pubblicazione  dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione,  i relativi addetti ed il pubblico;
  • sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perse­ guimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge. L’Associazione  non può svolgere  attività diverse  da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’Associazione  non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Aderenti all’ Associazione

Sono aderenti dell’Associazione  coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione  e il presente statuto (fondatori)  e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio  Direttivo  può anche  accogliere  l’adesione  di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione  dello statuto, dei regolamenti  e le nomina degli organi direttivi della Associazione.

Sono escluse partecipazioni  temporanee alla vita dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione del registro degli

aderenti dell’Associazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all’ Associazione:

  • per recesso;
  • per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
  • per decesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
  • per persistente violazione degli obblighi statuari. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se no­ minato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri degli aderenti

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patri­ moniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’appro­ vazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Gli aderenti sono obbligati:
  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare il contributo stabiliti dall’assemblea;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a  mantenere  un  comportamento  conforme  alle  finalità dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. A­ gli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese ef­ fettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Art. 6 Organi sociali dell’Associazione:

Organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea degli aderenti;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è indetta in via ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

  • della relazione sull’attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazio­ ne delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori. L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di prima convocazione; la seconda convocazione  può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo di lettera o per via telematica agli Associati e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 Oggetto delle delibere assembleari

I compiti dell'Assemblea sono:

  • deliberare annualmente la quota associativa;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nominare il Comitato per i progetti su proposta del Consiglio Direttivo;
  • approvare la relazione, gli indirizzi ed il  programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
  • deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
  • nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale nell’apposito libro  dei verbali  delle  riunioni  dell’Assemblea  sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall’Assemblea.

Art. 10 Validità dell’Assemblea e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per l’Assemblea  straordinaria  sono richieste le maggioranze di cui all’art. 19 del presente Statuto.

Hanno diritto di voto e di intervenire  all’Assemblea  tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

È consentita  la partecipazione  all'assemblea  e l'esercizio del diritto di voto per delega.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante una sola delega da consegnarsi per lettera prima della riunione dell’assemblea.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto in numero variabile da 5 (cinque)  a  7  (sette)  membri,  determinato  dall’Assemblea all’atto  dell’elezione,  resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, i componenti possono essere eletti anche tra non soci dell’Associazione, ed avere i requisiti previsti dalle Linee Guida per le Adozioni Internazionali definiti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e successive modificazioni ed integrazioni.

I Consiglieri  decadono  qualora,  senza giustificato  motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera od in via telematica in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso e dei Revisori dei conti ne siano informati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.

Il verbale di ogni riunione deve essere redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:

  • dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  • stabilire le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;
  • predisporre  la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea;
  • redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
  • deliberare sull’ammissione e l’esclusione degli Associati;
  • determinare l’entità delle quote sociali annuali;
  • deliberare  la convocazione ordinaria e straordinaria dell’Assemblea;
  • ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza;
  • deliberare il trattamento economico dei dipendenti;
  • deliberare su tutti gli atti relativi all’amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l’accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente  è nominato  dal consiglio  di amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione, rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vicepresidente, anche questi nominato  dal consiglio  di amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente inoltre:

  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’ Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti  l’Associazione  davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea,  del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relati­ ve funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
  • riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 14 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione.  Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15 Patrimonio – Entrata

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese dell’Associazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
  • entrate derivanti da convenzioni con enti locali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o connesse;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del d.l. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 17 – Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati.  Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente  in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente  devoluzione  del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentito l’Ordinario della  Diocesi  di Bergamo,  nel rispetto  dell’art.  10, comma 1), lettera f) del D. Lgs. 460/1997 ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con attività similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo  di cui all’art. 3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.L. a dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 19 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

firmato: BATTAGLIA EUGENIO

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)

 

 Allegato: Statuto dell’associazione 218.22 KB

Associazione Il Conventino Onlus Adozioni internazionali

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